NASPI: la nuova indennità di disoccupazione

In vigore dal 1° maggio 2015

Cosa Cambia?

Indennità unificata mensile con durata proporzionale alle settimane lavorate. Spariscono ASPI e MiniASPI.

Con il JOB ACT, cominciano ad entrare in vigore i primi decreti attuativi. Il primo riguarda la nuova indennità di disoccupazione che cambia volto e nome. Possono richiedere la NASpI tutti i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori delle cooperative.
Sono esclusi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli.

Requisiti

1. aver perso involontariamente il posto di lavoro a causa di;

  • licenziamenti per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo o per giustificato motivo oggettivo;
  • dimissioni per giusta causa;
  • risoluzione consensuale nell’ambito della procedura conciliativa prevista dall’art. 7 della Legge n. 604/1966 (c.d. tentativo di conciliazione obbligatoria).

2. poter far valere nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione almeno 13 settimane di contribuzione;
3. poter far valere 30 giornate di lavoro effettivo a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Durata

La NASpI sarà corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.
Dal 1° gennaio 2017 la NASpI sarà corrisposta per un massimo di 78 settimane.

Calcolo

L’indennità si calcola dividendo la retribuzione mensile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni per il numero delle settimane di contribuzione; il risultato va moltiplicato per 4,33.
Qualora il valore massimo sia pari a € 1.195,00, l’indennità mensile sarà pari al 75% della retribuzione mensile.
Nel caso contrario dovrà essere sommato al 75% del valore di € 1.195,00 il 25% del differenziale tra la retribuzione mensile di cui sopra e € 1.195,00.
Il valore massimo dell’indennità mensile, per il 2015, è pari a € 1.300,00.
L’indennità subirà una progressiva riduzione del 3% al mese dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Domanda

La domanda per l’ottenere la NASpI dovrà essere fatta , esclusivamente con modalità telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La prestazione decorrerà dal giorno successivo alla data di presentazione e comunque non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Liquidazione anticipata

E’ possibile richiedere la liquidazione anticipata del trattamento a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato

In base all’importo del reddito annuale scatta la decadenza o la conservazione della prestazione (il riferimento è al reddito minimo escluso da imposizione fiscale).

Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale

In relazione al reddito se inferiore/superiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, scatta l’obbligo di informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività; ne consegue la riduzione della prestazione.

Decadenza

Si ha decadenza nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni prescritte;
c) inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla prescritta comunicazione;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.

Grazie per l’attenzione