Decreto Agosto: estensione della cassa, sgravi contributivi e divieto di licenziamento

Per aiutare le imprese è entrato in vigore il Decreto Agosto che prevede l’estensione della cassa integrazione per ulteriori 18 settimane, sgravi contributivi per le imprese, lasciando però in vigore il divieto di licenziamento.

L’emergenza Covid-19 continua imperterrita a frenare l’economia italiana, causando la sospensione o riduzione dell’attività di molte aziende. Per aiutare imprese e lavoratori, il 15/08/2020 è entrato in vigore il D.L. 104/2020 detto anche “Decreto Agosto”, il quale ha previsto diverse misure finanziarie tra cui esoneri contributivi, indennità ed estensione di tutti gli ammortizzatori sociali.

 

CASSA INTEGRAZIONE

Oltre alle 18 già precedentemente stanziate, è previsto infatti un nuovo periodo di copertura degli ammortizzatori pari a ulteriori 18 settimane totali da usufruire dal 13/07 al 31/12/2020.

Le settimane sono così divise:

  • 9 settimane: a partire dal 13/07, le quali assorbono anche le settimane già richieste da questa data in poi con i precedenti decreti;
  • 9 settimane: è possibile richiederle dal momento in cui sono state esaurite le prime 9 di cui sopra. Per queste è previsto un contributo addizionale in base al fatturato del 1° semestre 2019 confrontato con il 1° semestre 2020.

 

ESONERI CONTRIBUTIVI

All’interno del Decreto Agosto sono stati previsti anche 3 tipologie di esoneri contributivi, in modo da aiutare le imprese a risollevarsi dopo la crisi causata dall’emergenza sanitaria.

  • Per le imprese che non utilizzano più gli ammortizzatori:

Il primo esonero contributivo è utilizzabile da tutte le aziende che hanno terminato di utilizzare la cassa integrazione e non faranno richiesta delle settimane previste dal nuovo Decreto: un’ottima via per incentivare la ripresa al lavoro e scongiurare l’utilizzo degli ammortizzatori. È riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi fruibili entro il 31/12, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno.

  • Per le imprese che assumono o trasformano a tempo indeterminato:

Per incentivare la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, è previsto l’esonero contributivo per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dall’entrata in vigore del Decreto Agosto. Per beneficiare dello sgravio, il dipendente non dev’essere stato assunto a tempo indeterminato dalla stessa azienda nei 6 mesi precedenti. Inoltre sono previsti limiti temporali ed economici per poterne usufruire: l’esonero contributivo è concesso per i 6 mesi successivi all’assunzione con una soglia massima totale di € 8.060 ovvero € 672 mensili.

  • Per le imprese del Turismo e degli Stabilimenti termali che assumono a tempo determinato o contratto stagionale:

Lo stesso sgravio contributivo riconosciuto alle aziende annuali viene concesso anche a tutte le aziende del settore Turismo e Stabilimenti termali che effettueranno assunzioni a tempo determinato o stagionale dopo l’entrata in vigore del Decreto. L’esonero, in questo caso, viene previsto per un massimo di 3 mesi.

 

Le tre tipologie di esoneri sopra elencati sono tutti soggetti a 2 vincoli precisi, sui quali le imprese italiane dovranno attentamente ragionare per comprendere quale sia la strada migliore da intraprendere.

Il primo vincolo è l’autorizzazione della Commissione Europea alla concessione di tali sgravi da parte dello Stato italiano: senza questo “sì”, le imprese non potranno né richiedere né beneficiare di quanto previsto dal Decreto Agosto.

Il secondo è il divieto di licenziamento che ancora persiste e lega le imprese ai rapporti di lavoro già in essere e che dovrà essere applicato anche in caso di fruizione degli esoneri contributivi previsti.

 

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Il nuovo Decreto ha previsto la proroga del divieto di licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo fino al 31/12/2020, a meno che l’azienda non abbia già usufruito di tutte le settimane previste di cassa integrazione per Covid-19 o abbia eventualmente terminato gli sgravi contributivi.

Questa disposizione da una parte diminuisce il tasso di disoccupazione ma dall’altra porta le aziende a usufruire forzatamente degli ammortizzatori sociali residui: in pratica, se un’azienda volesse licenziare un dipendente per via della crisi economica, dovrà prima accedere e terminare la cassa integrazione spettante.

Si apre così una finestra temporale mobile in cui licenziare, diversa per ogni azienda: tutto dipende da quando verranno terminati gli sgravi e/o gli ammortizzatori sociali. Una volta conclusi sarà possibile ridurre il proprio personale, anche prima del 31/12/2020.

LICENZIAMENTO: QUANDO SI PUÒ?

Nonostante il provvedimento del Decreto Agosto sia piuttosto vincolante, sono comunque previste alcune casistiche (oltre a quelle elencate sopra) in cui il licenziamento è consentito.

 

ASSUNTI DOPO IL 25 MARZO: CASSA INTEGRAZIONE O LICENZIAMENTO?

Con il Decreto Rilancio è stata estesa la possibilità di usufruire degli ammortizzatori sociali anche ai lavoratori assunti entro il 25 marzo 2020: un ottimo salvagente per imprese e dipendenti.

Con il Decreto Agosto il criterio di assunzione non è stato aggiornato, lasciando invariato quanto già previsto. In questo modo il legislatore ha lasciato aperto uno scenario che, con le proroghe degli ammortizzatori, era stato solo rimandato.

Il calo dei contagi e il ritorno alla “normalità” ha portato un vento di speranza nelle imprese italiane, le quali in diversi casi hanno avuto necessità di assumere nuova manodopera durante l’estate. Ma come fare se i neo-assunti devono essere licenziati? Seguendo le regole dei decreti sopra citati, i dipendenti assunti dopo il 25 di marzo non rientrano nella cerchia di coloro che hanno accesso alla cassa integrazione con causale Covid-19 né sarebbe possibile accedere per loro ad altre tipologie di ammortizzatori sociali (poiché l’impresa dovrebbe prima terminare quelli disposti per l’emergenza e sussisterebbe comunque il requisito di assunzione).

Proprio per situazioni di questo tipo viene confermata la possibilità di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, se ovviamente sussistono le motivazioni che portano l’azienda ad una riduzione del personale.